Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 08/01/2001 n. 41

art. 4, comma 3, della predetta Legge, come modificato dall'art. 1, comma 10, del Decreto-Legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 febbraio 1992, n. 66, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto.

10. Tra gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI). 10-bis. Le disposizioni dell'art. 11, comma 15, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilità di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1o luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. 10-ter.

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 11-bis. La disposizione di cui all'art. 4, lettera a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'art. 4 della Legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'art. 26 della Legge 30 dicembre 1991, n.413".

-Il Decreto-Legge 29 marzo 1995, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o aprile 1995, n. 77 e convertito in Legge, con modificazioni, con Legge 30 maggio 1995, n.203, reca: "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport".

- Si trascrive l'art. 12, del Decreto-Legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in Legge, con modificazioni, con Legge 30 maggio 1995, n. 203: "Art. 12 (Promozione del turismo giovanile).

1. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), il Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il Touring club italiano (TCI), per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito, sono ammessi ai benefici di cui alla Legge 11 luglio 1986, n. 390".

-Il Decreto-Legge 2 ottobre 1995, n. 415, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1995, n. 232 e convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 29 novembre 1995, n. 507 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1995, n. 280), reca: "Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del Decreto-Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85".

-Si trascrive l'art. 5, del Decreto-Legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 29 novembre 1995, n. 507: "Art. 5 (Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica).

1. Al Decreto-Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni

a) omissis

b) omissis

c) nell'art. 2, commi 2 e 6, le parole "decorrenti da esercizi precedenti" sono soppresse. Al relativo onere, pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; c-bis) omissis; cter) omissis; c-quater) omissis.

2. (Omissis).

3. L'art. 2, comma 2, del Decreto-Legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto-Legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille.

4. (Omissis).

5. (Omissis).

6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all'art. 32 della Legge 23 dicembre 1994, n.724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del predetto art. 32 della Legge n.724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.

7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi. 7-bis. Il canone determinato in base ai commi 6 e 7 resta valido per sei anni a decorrere dal 1o gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione del l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il relativo pagamento con l'eventuale aumento deve essere effettuato, pena le sanzioni di Legge, entro il 31 ottobre di ogni anno. Al compimento dei sei anni il canone sarà rideterminato con le stesse modalità previste nei commi 6 e 7. 7-ter. In caso di canoni pregressi in contestazione si procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi anni per immobili siti nella stessa località ed aventi caratteristiche analoghe.

8. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 11 luglio 1986, n. 390, si intendono applicabili anche alle associazioni combattentistiche e d'arma e alle associazioni sportive dilettantistiche individuate con Decreto del Ministro delle finanze. Le posizioni relative alle annualità anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto potranno dai medesimi enti essere definite alle condizioni di cui al presente comma a tal fine, gli enti stessi presentano apposita domanda, nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con Decreto del Ministro delle finanze. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche al CONI, alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, anche per gli eventi collaterali ad iniziative sportive, di carattere ricreativo, culturale ed economico. 8-ter. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai sensi dell'art. 23 della Legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, sono elevati, a decorrere dal 1o gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

9. Al comma 1-bis dell'art. 10 del Decreto-Legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole "28 aprile 1995 sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995".

10. Il termine per l'applicabilità dell'art. 72, comma 3, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 1o gennaio 1995. Di conseguenza all'art. 79 del citato Decreto legislativo, come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera a), del Decreto- Legge 10 maggio 1995, n.162, le parole "72, commi 2, 3 e 4, sono sostituite dalle seguenti: "72, commi 2 e 4, .".

-La Legge 23 dicembre 1998, n. 448, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario, reca: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".

- Si trascrive l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448: "Art. 32 (Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province).

1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, nel rispetto dei seguenti criteri

a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrità e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico

b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali può essere concessa l'autorizzazione

c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni

d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni

f) possibilità di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali e enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356

g) abrogazione espressa delle norme, anche di Legge, incompatibili.

2. Sono fatte salve le procedure di alienazione già avviate in attuazione dell'art. 12 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della Legge 16 giugno 1998, n. 191".

- La Legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

 

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